Apostille e Legalizzazione traduzioni

La promiscuità terminologica in campo di legalizzazione traduzioni, apostille, asseverazioni, traduzioni giurate (inserire il collegamento), è spesso fuorviante. Concetti in realtà semplici, che indicano però procedure diverse, da adeguare a seconda delle esigenze.

Quando devo ricorrere alla legalizzazione?

Alla legalizzazione dei certificati devo ricorrere quando la procedura di autocertificazione non è ammessa e se:

  • il mio certificato straniero deve essere riconosciuto dall’ordinamento italiano.
  • il mio certificato italiano deve essere valido in un ordinamento giuridico straniero.

MATRIMONIO:

Per avere valore in Italia l’atto di matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto presso il Comune italiano competente. L’atto di matrimonio originale va quindi debitamente legalizzato e tradotto.

ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA:

L’istanza per l’acquisizione della cittadinanza italiana deve essere corredata da una serie di documenti da legalizzare e tradurre:

  1. Atto di nascita
  2. Certificati penali del Paese di origine
  3. Certificato storico di residenza

NASCITA:

I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero o se in possesso di altra cittadinanza, sono cittadini italiani e la loro nascita va trascritta in Italia. L’atto di nascita va dunque legalizzato e tradotto.

SENTENZE STRANIERE (per es. adozione, divorzio, cambiamento del nome, etc.)

Le sentenze straniere, anche se compatibili con i requisiti richiesti dall’ordinamento giuridico italiano, devono essere trascritte, affinché acquistino efficacia. Per la trascrizione è necessaria la legalizzazione e la traduzione in italiano della sentenza.

 
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a) Legalizzazione:

La legalizzazione  prova l’esistenza del documento straniero che da questo momento in poi avrà rilevanza per l’ordinamento giuridico in cui il documento deve essere fatto valere: tramite essa viene infatti  attestato che la firma apposta sul documento , sull’atto o sul certificato in oggetto sia autentica e apposta da un Pubblico Ufficiale competente.

Mentre gli atti e i documenti formati all’estero sono legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, presso la Procura della Repubblica e la Prefettura (ciascuna nel suo ambito di competenza – per atti notarili e giudiziari la prima, per tutti gli atti amministrativi la seconda) è possibile legalizzare atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all’estero e atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia affinché abbiano valore legale sul nostro territorio nazionale.

L’atto pubblico precedentemente tradotto (in italiano se deve essere fatto valere in Italia o nella lingua ufficiale del paese straniero, se si tratta di documenti da far valere all’estero) attraverso questa necessaria procedura viene dunque riconosciuto dall’ordinamento che non lo ha emanato.

b) Apostille

Con la Convenzione dell’Aja i paesi firmatari hanno abolito la necessità della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, sostituendola con l’esigenza dell’apposizione della postilla (o apostille). Ogni Stato aderente designa un’autorità competente presso cui il cittadino può recarsi per ottenere l’apposizione dell’apostille: il documento munito di questa certificazione può immediatamente essere fatto valere in uno qualunque degli Stati che abbiano ratificato la Convenzione.

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela.

Come per la legalizzazione, anche per l’apostilla è competente la Procura della Repubblica per tutti gli atti giudiziari e notarili, mentre ci si deve rivolgere alla Prefettura per tutti gli atti amministrativi.